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Condizioni di vendita
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| TARIFFE SPEDIZIONE ACQUARI: | ||
| Da cm | A cm | Tariffa |
| 0 | 50 | 15,00 € |
| 50,01 | 100 | 25,00 € | 100,01 | 120 | 35,00 € |
| 120,01 | Oltre | 50,00 € |
Le spese di spedizione di Pesci e Invertebrati ammontano ad euro 25,00 e le uniche modalita' di pagamento accettate per l'acquisto dei nostri animali sono bonifico bancario e carta di credito.
CONDIZIONI DI VENDITA E SPEDIZIONE DI PESCI:
- ABISSI NON SI FA CARICO DI RESPONSABILITA' riguardo la consegna: eventuali ritardi nella consegna, ammaloramento delle condizioni degli animali o conseguente moria NON SARANNO IMPUTABILI A NOI. Al momento stesso dell'acquisto il cliente accetta di farsi carico degli eventuali rischi.
- Abissi assicura le MIGLIORI CONDIZIONI POSSIBILI nell'affrontare la spedizione: I nostri pesci SONO GIA' QUARANTENATI, posti in appositi box, con le precauzioni dovute. La spedizione e' supervisionata dai nostri tecnici, che valuteranno le condizioni di salute delgli animali.
- I pesci verranno consegnati entro un giorno lavorativo max a partire dall'evasione dell'ordine, tramite corriere espresso SDA (consegna espressa in max 24 ore). Il servizio copre il 95% del territorio nazionale. Abissi assicura il servizio solo nelle zone coperte, in caso di dubbio contattateci preventivamente all'indirizzo di posta elettronica info@abissi.com.
Riguardo l'opzione di pagamento "contrassegno al corriere" per l'acquisto del resto dei prodotti del nostro catalogo, le spese di spedizione saranno calcolate in base al peso-volume della merce acquistata.
Scegliendo l'opzione "ritiro in negozio" le spese di spedizione,naturalmente, non saranno addebitate.
Ricordiamo che l' Ordine minimo è 50 Euro.
Nei costi di spedizione sopraindicati e' compresa assicurazione contro eventuali danni da trasporto. Nel caso si verificassero danneggiamenti, dopo aver visionato il collo non dovete far altro che contattare un nostro operatore allo 06.58.20.58.23, che vi spieghera' la procedura da seguire in questi casi.
N.B. LE TARIFFE DI SPEDIZIONE SOPRAINDICATE INCLUDONO LA CONSEGNA DEL COLLO PRESSO IL CIVICO DELL'ABITAZIONE. IL CORRIERE NON E' TENUTO AD EFFETTUARE CONSEGNE AI PIANI, A MENO CHE NON CI SIANO DISPOSIZIONI DA PARTE NOSTRA.
Nel caso foste interessati ad avere la consegna al piano, questo servizio richiede una maggiorazione della tariffa di spedizione, per avere indicazioni precise sulla cifra vi invitiamo a contattarci all'indirizzo e-mail spedizioni@abissi.com o telefonicamente allo 06.58.20.58.23.N.B. LE TARIFFE DI SPEDIZIONE SOPRAINDICATE SI RIFERISCONO A CONSEGNA NORMALE, NON SU APPUNTAMENTO. LA CONSEGNA AVVERRA' SECONDO LA TEMPISTICA RIPORTATA SUL NOSTRO SITO: EVASIONE DELL'ORDINE ENTRO 2 GG LAVORATIVI DALLA CONFERMA DI AVVENUTO PAGAMENTO, PIU' 2/3 GG. LAVORATIVI PER LA CONSEGNA TRAMITE CORRIERE ESPRESSO.
Nel caso, per vostre necessita' abbiate bisogno di fissare un appuntamento con il corriere per stabilire il giorno della consegna, questo servizio comporta una spesa aggiuntiva ed e' possibile richiederlo contattandoci allo 06.58.20.58.23 o all'indirizzo e-mail spedizioni@abissi.com.
A Tutela della massima garanzia e sicurezza dei vostri acquisti abbiamo studiato un nuovo sistema di imballaggio che, grazie all'uso di materiale specifico per spedizioni di materiale relativamente fragile (acquari, tartarughiere, supporti, impianti, ecc.), ci permette di spedire ogni tipo di articolo con il corriere espresso senza alcun rischio di danneggiare la merce da voi acquistata.
Per conoscere tutti i costi relativi alle spese di spedizione clicca sul link che trovi in fondo ad ogni pagina.
E' possibile ritirare la merce direttamente
nel nostro punto vendita di Roma, è sufficiente
selezionare al momento di scegliere lo
spedizioniere, l'opzione "ritiro
in negozio" e le spese di spedizione
saranno nulle.
PER RITIRARE LA MERCE DIRETTAMENTE NEL
NOSTRO PUNTO VENDITA, E' COMUNQUE OBBLIGATORIO
EFFETTUARE L'ACQUISTO TRAMITE INTERNET
E PORTARE CON SE, AL MOMENTO DEL RITIRO
DELLA MERCE NEL NOSTRO PUNTO VENDITA,
LA COPIA (stampata) DELL'ORDINE EFFETTUATO
ONLINE.
Il corriere espresso provvederà a
consegnarvi la merce all'indirizzo da
voi specificato. In caso di mancato recapito,
offriamo, senza costi aggiuntivi, una
giacenza di cinque giorni presso il centro
operativo più vicino, al fine
di facilitare la programmazione della
seconda consegna. Trascorsi i 5 giorni
la merce tornerà in nostro possesso
Il diritto di recesso potrà essere
da voi esercitato inviando, entro 10
giorni dall'avvenuta consegna del prodotto,
una raccomandata con avviso di ricevimento
a:
ABISSI di Fagiani Gianluca, Via Federico
Ozanam 34 00152 Roma, contenente:
a) manifestazione di volontà di
avvalersi del beneficio concesso dal
Decreto Legislativo n°50 del 15 Gennaio
1992;
b) indicazione del prodotto per il quale
si decide avvalersi del diritto di recesso;
c) gli estremi dell'ordine;
d) dati relativi al proprio contocorrente
bancario.
Lo staff di Abissi provvederà al
rimborso mediante bonifico bancario entro
trenta giorni dalla data di ricezione
della raccomandata.
Condizione necessaria per l'esercizio
del diritto di recesso è la sostanziale
integrità del prodotto e della
confezione.
Il rimborso è riferibile esclusivamente
al prezzo del prodotto da voi acquistato,
le spese di spedizione dello stesso rimangono
a carico del consumatore.
Abissi.com segue, nell'ambito del trattamento dei dati, quanto stabilito dalla LEGGE del 31 DICEMBRE 1996 N. 675
Art. 9 - Modalità di raccolta
e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento
devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati
in altre operazioni del trattamento in
termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi
sono stati raccolti o successivamente
trattati.
Art. 10 - Informazioni rese al momento
della raccolta
1. L'interessato o la persona presso
la quale sono raccolti i dati personali
devono essere previamente informati oralmente
o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa
del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto
di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti
ai quali i dati possono essere comunicati
e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione
sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare e, se designato,
del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art. 11 - Consenso
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con
il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto
quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti
in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione
di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato
o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo,
ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a
scopi di ricerca scientifica o di statistica
e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità. In tale caso, si applica
il codice di deontologia di cui all'articolo
25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento
di attività economiche raccolti
anche ai fini indicati nell'articolo
13, comma 1, lettera e), nel rispetto
della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso
in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Art. 13 - Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito
al registro di cui all'articolo 31, comma
1, lettera a), l'esistenza di trattamenti
di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato
all'articolo 7, comma 4, lettere a),
b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o
del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine,
nonché della logica e delle finalità su
cui si basa il trattamento;la richiesta
può essere rinnovata, salva l'esistenza
di giustificati motivi, con intervallo
non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14 - Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13,
comma 1, lettere c) e d), non possono
essere esercitati nei confronti dei
trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli
enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive
finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei
pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari
nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio
per lo svolgimento delle investigazioni
o per l'esercizio del diritto di cui
alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno
Art. 15 - Sicurezza dei dati
1.I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in
modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure
di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della
raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al
comma 2 sono adeguate, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente con
cadenza almeno biennale, con successivi
regolamenti emanati con le modalità di
cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai
dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b),
sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art. 16 - Cessazione del trattamento
dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare
deve notificare preventivamente al Garante
la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati
ad un trattamento per finalità analoghe
agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente
personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17 - Limiti all'utilizzabilità di
dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario
o amministrativo che implichi una valutazione
del comportamento umano può essere
fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto
a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18 - Danni cagionati per effetto
del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto
al risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 del codice civile.
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19 - Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte
delle persone incaricate per iscritto
di compiere le operazioni del trattamento
dal titolare o dal responsabile, e
che operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20 - Requisiti per la comunicazione
e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e
di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque, fermi restando i limiti
e le modalità che le leggi e i
regolamenti stabiliscono per la loro
conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità. Restano
fermi i limiti del diritto di cronaca
posti a tutela della riservatezza ed
in particolare dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico.
Si applica inoltre il codice di deontologia
di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento
di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso
in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione,
qualora questa sia necessaria ai fini
dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto
della normativa di cui alla lettera e)
del presente comma, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione,
quando questa sia effettuata nell'ambito
dei gruppi bancari di cui all'articolo
60 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia approvato con decreto
legislativo 1. settembre 1993, n. 385,
nonché tra società controllate
e società collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, i cui trattamenti
con finalità correlate sono stati
notificati ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, per il perseguimento delle medesime
finalità per le quali i dati sono
stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21 - Divieto di comunicazione e
diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse
da quelle indicate nella notificazione
di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione
dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di
ricerca scientifica o di statistica e
si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione
di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitate a contattarci al nostro indirizzo e-mail: info@abissi.com
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